Art. 18.
(Requisiti professionali
degli agenti di sicurezza).

      1. I requisiti professionali minimi degli agenti di sicurezza sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della commissione.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, su proposta della commissione, l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di una normativa comune per la formazione e la riqualificazione con cadenza biennale degli agenti di sicurezza.
      3. L'organizzazione dei corsi di formazione pre-assunzione e di riqualificazione professionale con cadenza biennale, in conformità alla normativa adottata ai sensi del comma 2, è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di cui al comma 3 sono a carico degli istituti privati di vigilanza.
      5. Gli uffici per la sicurezza privata aventi sede nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad accertare che i corsi di cui al

 

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comma 3 siano frequentati con profitto dagli aspiranti agenti di sicurezza e dagli agenti di sicurezza già in servizio relativamente ai corsi di riqualificazione.