1. I requisiti professionali minimi degli agenti di sicurezza sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della commissione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, su proposta della commissione, l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di una normativa comune per la formazione e la riqualificazione con cadenza biennale degli agenti di sicurezza.
3. L'organizzazione dei corsi di formazione pre-assunzione e di riqualificazione professionale con cadenza biennale, in conformità alla normativa adottata ai sensi del comma 2, è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di cui al comma 3 sono a carico degli istituti privati di vigilanza.
5. Gli uffici per la sicurezza privata aventi sede nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad accertare che i corsi di cui al